Art. 21.
(Registro di carico e scarico
dei prodotti fitosanitari).

      1. Il titolare della farmacia agraria deve obbligatoriamente compilare un apposito registro di carico e scarico dei prodotti fitosanitari, vidimato in ogni sua pagina dal servizio di igiene pubblica della competente azienda sanitaria locale. A tale registro devono essere allegate le ricette-figlie rilasciate dall'agronomo ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, sulle quali il titolare della farmacia agraria deve registrare il numero della patente di autorizzazione all'acquisto che deve essere esibita dal titolare insieme ad un documento di riconoscimento.